Legge
(testo approvato definitivamente dal Senato il12 marzo
2003)
Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale
Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la
crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età
evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte
educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori,
in coerenza con il princìpio di autonomia delle istituzioni scolastiche e
secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad
adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti
istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più
decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto
specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti
legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati
previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo
n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle
finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da
sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997,
a sostegno:
a) della
riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e
con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche;
b) dell'istituzione
del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello
sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle
tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle
soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di
incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello
sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli
studenti;
e) della
valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle
iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del
concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della
valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA);
i) degli
interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare
la realizzazione del diritto – dovere di istruzione e formazione;
l) degli
interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e
per l'educazione degli adulti;
m) degli
interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni,
correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e
all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e
princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data
della loro entrata in vigore.
Art. 2
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo
1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) è
promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti
pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo
alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono
promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche
ispirata ai princìpi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica
e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla
civiltà europea;
c) è
assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno
dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel
sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale,
secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e garantendo, attraverso
adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap
a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di
istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei
termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo
dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo
34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione
graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli
interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6,
della presente legge;
d) il
sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola
dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei
licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la
scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia,
creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa
dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei
bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza
la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la
scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la
possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola
dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in
forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto
all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;
f) il
primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di
cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre
anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria
è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di
base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado
si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il
percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola
dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si
iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31
agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro
il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove,
nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed
ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base
fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi
espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione
europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e
delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento
nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della
convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le
discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di
studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale;
organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento
nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione
alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica
della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione
didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa
progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle
attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo
studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la
successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si
conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di
accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
g) il
secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale
dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica
su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e
l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene
anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove
tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema
dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del
quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in
alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei
comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e
coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai
diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività
didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì
l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo
educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono
con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per
l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione
tecnica superiore;
h) ferma
restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione
professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello,
valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali
di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di
tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e
qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche
costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno
quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini
degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con
le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e
ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato
anche senza tale frequenza;
i) è
assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del
sistema dei licei, nonchè di passare dal sistema dei licei al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante
apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che
possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle
lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche,
esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche
con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive,
professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni
di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e
le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento
all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per
l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai
corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi
dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i
piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale,
che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono
una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse
specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di
istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1
sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la
certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti
delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti
è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al
periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della
relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche
attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai
fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del
sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta
formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti
compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto
Istituto;
c) l'esame
di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze
acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove
organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite
dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla
base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle
discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di
assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la
possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza
scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo
progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in
collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza
e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri
ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il
termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito
decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) svolgere
l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di
studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o
formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive
associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli
del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni
scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con
il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a
domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, la frequenza negli
istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che
prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con
il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i
sistemi;
b) fornire
indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi
compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come
luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare
le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di
valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal
docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi
che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro
della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui
all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della
scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la formazione
iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università
presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive
modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata
ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei
posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni
scolastiche;
b) con
uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica,
anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione
degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la
formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del
secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento
all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con
preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi
disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli
alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stage all'estero;
c) l'accesso
ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è
subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per
ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e
all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli
atenei;
d) l'esame
finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a)
ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) coloro
che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai
fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione
lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei
corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione
scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o
d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla
base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le
strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono
e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli
insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
g) le
strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio
degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e
di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle
istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui
all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli
istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica
di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti
cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano,
con i necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1
del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti
dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma
biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma
di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o
di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o
Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime
valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il
conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro
un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione
previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi
di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico
teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei
relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di
corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale
titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano
superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione
dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo
3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della
valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare
o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti
previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale
inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione
di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito.
All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole:
«I concorsi hanno funzione abilitante.» sono soppresse.
Art. 6
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più
regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla
individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la
quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle
discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di
studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione
delle discipline;
b) alla
determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla
definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei
percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici.
2. Le norme regolamentari di
cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione
professionale.
4. Per gli anni scolastici
2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di
gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità
dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti
dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto
di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine
che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date
ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi
al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui
al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28
febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del
presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola
primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro
per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di
euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche
fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),
garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano
programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
7. Ciascuno dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione
tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni.
7-bis. I decreti
legislativi di cui al precedente comma la cui attuazione determini nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
7-ter. Il parere di
cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario.
8. Con periodicità annuale,
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero
dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze
finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle
somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali
maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
9. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
10. La legge 10 febbraio
2000, n. 30, è abrogata.
11. La legge 20 gennaio 1999,
n. 9, è abrogata.

Ordini del Giorno accolti dal Governo
(7a Senato, 4 marzo 2003)
Il Governo accetta il seguente ordine del giorno:
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306-B, recante: "Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e fondazione
professionale";
considerato l'articolo 5, comma 3,
impegna il Governo
l. per i docenti che, sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, siano in possesso
del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al
decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n 970, nonché del diploma di laurea o del
diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di
belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di
Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità
quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del
diploma di Maturità magistrale, del diploma di Scuola magistrale ad adoperarsi
affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede
universitaria sia istituito un corso di formazione professionale
post-specializzazione il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia
valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella
scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati
all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare;
ovvero affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un
esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3
maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004. A questi corsi non
possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione e/o
idoneità;
2. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360
giorni su posti di sostegno e dell'abilitazione/idoneità, ma sprovvisti del
diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al
decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ad adoperarsi affinchè presso le
facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un
apposito corso di specializzazione il cui esame, sostenuto a conclusione del
corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività
di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e
al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi,
sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno;
3. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360
giorni su posti di sostegno, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità del
diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al
decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del
diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di
belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di
Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità
quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del
diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale ad adoperarsi
affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede
universitaria sia istituito un corso di formazione professionale il cui esame,
sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti
all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di
concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola
materna o nella scuola elementare; ovvero affinchè al termine di tale corso i
frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale
ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo l,
comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004;
4. per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione/idoneità ai sensi del punto
3, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o
altra sede universitaria sia istituito un apposito corso di specializzazione il
cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero
della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di
sostegno. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso
di una abilitazione e/o idoneità;
5. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360
giorni, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, nonché del diploma di laurea
o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia
di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di
Conservatorio dì musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di
maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico
professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola
magistrale, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della
Formazione o altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione
professionale il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di
esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola
secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati
all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare;
ovvero affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un
esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo l, comma 6, della legge 3
maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004.

Ordini del Giorno accolti dal Governo
(Camera, 18 febbraio 2003)
Il Governo accetta i seguenti ordini del giorno:
La Camera,
premesso che:
in Italia, anche alla luce dei recenti mutamenti avvenuti a seguito della
modifica del titolo V della Costituzione, si avverte in maniera sempre più
urgente l'esigenza di predisporre in tempi rapidi una riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione in grado di renderlo maggiormente
competitivo;
il disegno di legge di delega del Governo, A.C. 3387, trasmesso dal Senato e
attualmente in discussione in Aula, si pone in questa direzione, prevedendo non
solo le innovazioni necessarie anche a livello europeo ma garantendo al tempo
stesso il mantenimento di tutte quelle caratteristiche positive che
caratterizzano la scuola italiana;
in questo senso, a dimostrazione del fatto che qualsiasi riforma che guardi
all'Europa non può in alcun modo cancellare i tratti indelebili dell'identità,
della storia, della cultura e delle tradizioni di una nazione, occorre
sottolineare come, rispetto alla legge n. 30 del 2000, siano stati aggiunti
nell'articolato alcuni passaggi fondamentali (in particolare il richiamo
all'identità nazionale ed alla cittadinanza europea);
quanto ai contenuti, ferma restando la convinzione della maggioranza in merito
alla bontà del provvedimento in esame, si richiama tuttavia la necessità di
affrontare in sede di completamento della riforma talune problematiche alquanto
delicate e complesse;
una prima questione riguarda gli insegnanti, per i quali - allo scopo di
incentivare la professionalità - si richiede la fissazione di criteri diretti a
stabilire una progressione di carriera onde consentire loro un minimo di
apertura della stessa che abbia risvolti anche sul piano contributivo e preveda
l'acquisizione di titoli utilizzabili per i futuri concorsi per il ruolo
dirigente;
in secondo luogo, sempre per quanto riguarda il reclutamento del personale
docente, occorre stabilire una graduatoria ad esaurimento in modo da
salvaguardare i cosiddetti precari, i quali - pur avendo superato un concorso -
non hanno ancora raggiunto la sospirata stabilizzazione;
un chiarimento interpretativo per l'utenza si rende, inoltre, necessario in
ordine ai meccanismi - già previsti dalla legge di riforma - che consentono il
passaggio dal sistema dei licei a quello dell'istruzione e formazione
professionale e viceversa (il che dovrà avvenire secondo il metodo dei crediti
certificati e «mediante apposite iniziative didattiche»);
in un'ultima analisi, nel varare una così importante riforma non si può non
tener conto della situazione drammatica in cui versa l'edilizia scolastica nel
nostro Paese;
in tal senso, è molto urgente prevedere un piano complessivo di adeguamento
delle strutture di edilizia scolastica alle più recenti normative antisismiche,
impegna il Governo
ad affrontare, nell'ambito della emanazione dei decreti legislativi per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, le importanti
problematiche esposte in premessa, le quali, qualora non ricevessero una
adeguata soluzione, renderebbero assai difficile e complicata la transizione al
nuovo sistema.
9/3387/1. Fatuzzo, Buontempo, Butti, Delmastro Delle Vedove, Maggi, Angela
Napoli, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede la
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli
studenti da parte dei docenti e l'affidamento agli stessi docenti della
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
nella medesima lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 non è esplicitata la
facoltà dei docenti di decidere, annualmente, l'eventuale non ammissione degli
studenti all'anno successivo,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del
disegno di legge in esame, la possibilità per i docenti di ciascun consiglio di
classe di deliberare, anche all'interno del biennio valutativo, nei casi di
grave e diffusa insufficienza, la non ammissione all'anno successivo del biennio
di riferimento.
9/3387/2. Sterpa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede la
valutazione, periodica ed annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli
studenti da parte dei docenti;
nella stessa lettera a) è previsto l'affidamento agli stessi docenti della
valutazione dei periodi didattici (bienni) ai fini del passaggio al periodo
successivo;
dal contenuto della citata lettera a) sembrerebbe soppressa la possibilità, per
i docenti, di decidere, in base alla situazione del singolo alunno, della
promozione o meno anno per anno,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del
disegno di legge in esame, la facoltà per i docenti del singolo consiglio di
classe, anche in vigenza del biennio valutativo, sulla base dei risultati
acquisiti e delle valutazioni, di decidere sull'ammissione dell'alunno all'anno
successivo o fargli ripetere anche il primo anno.
9/3387/3. Maggi, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Rositani, Cannella,
Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale,
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b), riguardante la
formazione iniziale dei docenti,
impegna il Governo
nella stesura dei decreti che disciplinano la materia a prevedere, relativamente
alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado, crediti aggiuntivi, oltre ai 120 della laurea specialistica, finalizzati
all'acquisizione di competenze professionali specifiche, da conseguire e
certificare nell'ambito della struttura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e).
9/3387/4.(Testo modificato nel corso della seduta) Anna Maria Leone.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera g);
tenuto conto delle opportunità di costruire un autentico sistema binario basato
sulla pari dignità culturale e organizzativa dei due percorsi, paralleli,
graduati ed interattivi,
impegna il Governo
a comprendere nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale la
maggior parte degli istituti tecnici, gli istituti professionali ed i centri di
formazione professionale regionale, articolandoli in diversi indirizzi per
corrispondere alle molteplici esigenze della società e del mondo del lavoro,
finalizzandoli prevalentemente all'operatività affinché venga trasmessa
l'acquisizione di capacità, di abilità, di conoscenze e di competenze
culturali e professionali, dotandoli di un forte legame con la realtà
produttiva, economica e lavorativa, di una struttura flessibile che interagisca
con il sistema di istruzione e formazione liceale, di differenti livelli di
qualificazione e di certificazioni adeguate aventi validità nazionale.
9/3387/5. Ranieli.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 3,
impegna il Governo
a consentire, ai docenti che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento
secondario, siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le
attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione
24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999,
e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché
del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica
(ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie
artistiche o di Conservatorio di musica Istituto musicale pareggiato, e del
diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area
tecnico-professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di
scuola magistrale, scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole
secondarie, l'ammissione con il riconoscimento dei crediti maturati, anche in
soprannumero alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o ai
corsi di laurea in scienza della formazione primaria per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento. A questi corsi non possono accedere coloro
che sono già in possesso di una abilitazione.
9/3387/6.(Testo modificato nel corso della seduta).Giuseppe Drago.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f),
impegna il Governo
a graduare il più possibile, nel tempo, l'applicazione della norma riguardante
le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria
al fine di apprestare le condizioni necessarie di carattere organizzativo ed
economico per un regolare svolgimento dell'attività scolastica.
9/3387/7. (Testo modificato nel corso della seduta). Volontè.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 5, riguardante la formazione degli
insegnati;
affermata l'esigenza di adottare criteri di equità nel trattamento del
personale, di equivalenza nella distribuzione dei punteggi per la costituzione
delle graduatorie, di rispetto dei diritti acquisiti,
impegna il Governo
a valutare positivamente l'equiparazione dei tre titoli di abilitazione (corsi
riservati, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153/1999, n. 33/2000, n.
1/2001, concorso ordinario e abilitazione SSIS) attualmente valutabili all'atto
di inserimento in graduatoria permanente e, per ovviare alla mancata attuazione
di una norma transitoria, impegna ad attribuire per ogni percorso abilitante un
punteggio aggiuntivo pari a 24 punti e attribuire ai soggetti in possesso
dell'abilitazione SSIS un ulteriore bonus di 6 punti in accordo e nel rispetto
dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 ed un bonus di 3 punti
per i soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita con il concorso
ordinario, previo parere positivo del CNPI e, comunque, senza compromettere
l'inizio dell'anno scolastico 2003-2004.
9/3387/8. (Testo modificato nel corso della seduta).De Laurentiis.
La Camera,
il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale;
considerata la necessità di tutelare le esperienze più qualificate e più
rinomate della storia scolastica del Paese che tuttora mantengono un proficuo
rapporto con la società e con il mondo economico e produttivo,
impegna il Governo
a prevedere che alcuni istituti tecnici, professionali e d'arte, caratterizzati
da peculiarità culturali, organizzative e operative e di lunga tradizione
educativa e di particolare eccellenza, unici sul territorio nazionale, possano
conservare un ordinamento speciale, evitando di conformarli completamente al
nuovo modello istituzionale.
9/3387/9. Mereu.
La Camera,
premesso che:
lo stato giuridico del personale docente della scuola è dettato dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 ed è pertanto decisamente superato;
non appare possibile definire le norme generali ed i livelli essenziali delle
prestazioni di un sistema nazionale di istruzione e di formazione senza alcun
riferimento alla condizione «giuridica» e professionale degli insegnanti;
la qualità della scuola è fondata sulla qualità della condizione e della
funzione dei docenti;
la difficoltà di realizzazione della stessa autonomia scolastica è anche
dovuta al mancato sviluppo ed aggiornamento della professionalità e delle
competenze del docente;
la raccomandazione sullo status degli insegnanti redatta dall'UNESCO nel 1996 ha
posto autorevolmente la questione della «professionalizzazione»
dell'insegnamento;
la tutela costituzionale sia della libertà di insegnamento sia del diritto
all'istruzione impone la definizione legislativa di uno specifico stato
giuridico degli insegnanti,
impegna il Governo
nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema di istruzione e di formazione,
allo scopo di realizzarne pienamente i principi, le finalità e gli obiettivi
insieme con quelli di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della delega in esame, a:
a) definire le caratteristiche generali attraverso cui si esplica la funzione
docente quale funzione professionale dei sistemi pubblici di istruzione e
formazione;
b) diversificare ed articolare la funzione docente, anche in rapporto ai nuovi
compiti necessari alla piena realizzazione dell'autonomia didattica,
organizzativa, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
c) individuare specifiche modalità di verifica e di valutazione delle
prestazioni collegate alla valorizzazione professionale.
9/3387/10. Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani,
Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera risorsa per
l'integrazione all'interno della comunità scolastica e sociale;
nel mese di luglio 2002 la VII Commissione della Camera dei deputati ha
approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si impegnava il Governo
a dare soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che hanno conseguito
il relativo titolo di specializzazione a norma del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del
1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;
in data 26 novembre 2002, con decreto ministeriale, sono state emanate apposite
disposizioni, in deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002, al fine di
consentire l'ammissione in soprannumero alle SSIS, sin dal corrente anno
accademico, degli insegnanti di sostegno laureati privi di abilitazione, ma le
università non hanno ancora dato relativa esecuzione;
il comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame contiene una specifica
norma per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario,
sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di
sostegno, di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre
1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché
del titolo di studio richiesto ed abbiano superato le prove di accesso alle
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario,
impegna il Governo
a voler prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi relativi all'attuazione
del comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, una norma transitoria
specifica che, tenendo conto del dovuto riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti ai sensi del previgente ordinamento, preveda la possibilità di
conseguire, per i docenti specializzati anche privi dell'attuale prescritto
titolo di studio, la nuova abilitazione necessaria per l'inserimento nelle
graduatorie permanenti; il tutto alla luce della dovuta valutazione del titolo
di specializzazione valutato abilitante dalla legge n. 104 del 1992.
9/3387/11. Landolfi, Angela Napoli, Butti, Castellani, Maggi, Rositani,
Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
la modifica del titolo V della Costituzione ha elevato il concetto di «autonomia
scolastica» al rango costituzionale, inserendolo nell'articolo 117;
tale articolo, infatti, nel prevedere tra le materie oggetto di legislazione
concorrente tra lo Stato e le regioni quella dell'istruzione, fa esplicitamente
salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
la legge di riforma dei sistemi di istruzione e di formazione deve valorizzare e
sostanziare l'attuazione dell'autonomia scolastica;
il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera l), che i
«piani di studio personalizzati» contengano un nucleo fondamentale uguale per
tutti «su base nazionale» ed una quota riservata alle regioni, apparentemente
negando di fatto alle istituzioni scolastiche l'esercizio della autonomia di
progettazione didattica che viene loro riconosciuta dalla Costituzione;
lo stesso disegno di legge non prevede, all'articolo 7, comma 1, nell'ambito dei
regolamenti applicativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione del monte orario di insegnamento
obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle
istituzioni scolastiche;
da più parti sono state espresse forti riserve su tale aspetto del
provvedimento in esame, evidenziando la preoccupazione per l'annientamento della
capacità progettuale autonoma delle singole istituzioni scolastiche,
impegna il Governo:
ad attuare il principio costituzionale di autonomia delle istituzioni
scolastiche riconoscendo alle stesse, all'interno dei rispettivi piani di
studio, la disponibilità di una quota del monte orario annuo obbligatorio,
destinata a differenziare l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti;
a prevedere che tale quota venga utilizzata per comporre in sintesi formativa
coerente i fabbisogni dei singoli studenti con la domanda espressa dagli enti
locali e dalle regioni;
a prevedere, altresì, nell'ambito dei regolamenti attuativi citati, la
determinazione del monte orario obbligatorio suddiviso come dinanzi evidenziato.
9/3387/12. Butti, Angela Napoli, Landolfi, Castellani, Maggi, Cannella, Rositani,
Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede una nuova fase di formazione
con successiva nuova forma di reclutamento degli insegnanti;
nella fase transitoria, le vigenti modalità di accesso all'insegnamento possono
creare disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio valido ai fini
dell'inclusione nelle graduatorie permanenti;
tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto alla
valorizzazione professionale del personale docente;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, all'articolo 17, comma 111, sottolinea
l'esigenza, in riferimento all'accesso al pubblico impiego, di tenere in
considerazione anche le professionalità prodotte dai dottorati di ricerca,
impegna il Governo:
nell'ambito della formazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, ad assicurare parità di trattamento nell'attribuzione
del punteggio a coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a
seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti ed a coloro che
abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato
al termine delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19
novembre 1990, n. 341;
a mettere in atto ogni utile accorgimento perché venga dato opportuno
riconoscimento all'alta formazione conseguente al dottorato di ricerca, sia ai
fini dell'accesso ai ruoli docenti della scuola italiana, sia ai fini
dell'accesso alla dirigenza scolastica.
9/3387/13. Stagno d'Alcontres, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi,
Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame prevede la
individuazione delle classi dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche
alla formazione degli insegnanti;
per la formazione degli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado e
del secondo ciclo le classi dei corsi di laurea specialistica verranno
individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali
gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare,
impegna il Governo
a voler prevedere, nell'ambito delle discipline impartite per la formazione
degli insegnanti, anche lo sviluppo dei relativi aspetti didattici ed
epistemologici.
9/3387/14. Castellani, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, Maggi,
Butti, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto alla
valorizzazione professionale del personale docente e ad iniziative di formazione
iniziale e continua del personale stesso;
l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede
che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti
della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi di laurea
specialistica ad accesso programmato, con preminente finalità di
approfondimento disciplinare per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo;
percorsi abbreviati sono già previsti dallo stesso articolo 5, comma 3, del
disegno di legge in esame per alcune categorie di laureati in possesso di titolo
di studio post lauream;
al momento dell'introduzione del nuovo regime di formazione iniziale, vi saranno
aspiranti docenti ammessi alle lauree specialistiche in possesso di laurea
quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del previgente
ordinamento, nonché di titoli di studio post lauream, tra cui il dottorato di
ricerca, a norma di legge il più alto titolo di studio conseguibile in Italia,
oltre che i laureati in possesso di laurea di primo livello di durata triennale;
è nel primario interesse del mondo dell'istruzione favorire l'inserimento di
personale docente ad alta qualificazione, la quale discende anche direttamente
dalla durata del percorso di studi nel quale sia stato curato l'approfondimento
disciplinare e dal conseguente livello di formazione conseguito, a cui si
aggiunge l'elevato valore aggiunto della formazione alla ricerca conseguibile
con il dottorato di ricerca,
impegna il Governo
a prevedere, nel caso della formazione di insegnanti della scuola secondaria di
primo grado e del secondo ciclo, norme che prevedano esplicitamente il
riconoscimento di abbreviazioni del percorso formativo significative per gli
aspiranti docenti in possesso di laurea quadriennale o di maggiore durata
conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di titoli di studio di
livello superiore, quali il dottorato di ricerca.
9/3387/16. Cannella, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, Butti,
Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
è auspicabile che l'individuazione e la valorizzazione di talenti musicali,
nonché l'apprendimento di uno strumento musicale finalizzato anche a future
scelte professionali, avvengano in età precoce;
è necessario assicurare la possibilità di accedere, da parte di talenti, ad un
insegnamento di uno strumento musicale altamente qualificato;
la classe di concorso di strumento musicale (A077) è attualmente ben distinta
da quelle di educazione musicale (A031 e A032);
la formazione iniziale di tutti i docenti è di grado universitario;
anche a seguito della legge n. 508 del 1999, la formazione abilitante dei
docenti di educazione musicale è di competenza dei corsi di didattica della
musica nei conservatori di musica;
è necessario che anche la formazione abilitante dei docenti di strumento
musicale sia di competenza dei conservatori di musica;
altra condizione irrinunciabile per un aspirante docente di strumento musicale
è l'avere svolto un'adeguata attività artistica,
impegna il Governo
alla emanazione degli atti necessari a garantire che:
a) fin dalla scuola primaria sia presente lo studio di uno strumento musicale e
della musica d'insieme;
b) nella scuola secondaria, per l'abilitazione all'insegnamento di uno strumento
musicale, la formazione dei docenti sia di competenza dei conservatori di
musica;
c) venga assicurata per i talenti, la possibilità di accedere ad un
insegnamento di strumento musicale altamente qualificato.
9/3387/17. Rositani, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi,
Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e del
loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine,
nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e
diffusione della cultura della legalità, deve ritenersi indispensabile per il
percorso formativo e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono
alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per
lottare contro la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso,
giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione
e della sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia
e delle organizzazioni similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse avvicina il
giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione, facendogliela
sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo compartecipe ad essa, al
fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica
all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle
regole;
le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o
da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del
percorso didattico e formativo, ma devono esserne parte integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività
innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità
dimostra la loro efficacia e la loro utilità,
impegna il Governo
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio,
all'interno della educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e
didattico illustrato in premessa.
*9/3387/18. Misuraca, Marinello.
La Camera,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e del
loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine,
nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e
diffusione della cultura della legalità, deve ritenersi indispensabile per il
percorso formativo e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono
alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per
lottare contro la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso,
giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione
e della sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia
e delle organizzazioni similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse avvicina il
giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione, facendogliela
sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo compartecipe ad essa, al
fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica
all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle
regole;
le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o
da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del
percorso didattico e formativo, ma devono esserne parte integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività
innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità
dimostra la loro efficacia e la loro utilità,
impegna il Governo
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio,
all'interno dell'educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e
didattico illustrato in premessa.
*9/3387/19. Antonio Pepe, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi,
Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame pone, tra gli obiettivi fondamentali della
formazione delle giovani generazioni, l'educazione motoria e ludico sportiva;
anche nelle indicazioni e nelle raccomandazioni per la formulazione dei piani di
studio del primo ciclo viene opportunamente sottolineato il valore formativo
dell'educazione fisica e sportiva e a tale disciplina si riserva un adeguato
rilievo, sia sotto il profilo didattico che dell'organizzazione dei piani di
studio stessi;
l'impostazione flessibile e personalizzata dei piani di studio del secondo ciclo
apre nuove possibilità di caratterizzare i corsi degli istituti e dei licei
destinando sia l'orario annuale obbligatorio sia quello aggiuntivo
all'acquisizione di particolari competenze degli studenti per la realizzazione
del loro profilo educativo, culturale e professionale;
con l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie è
opportuno prevedere un percorso formativo specificamente indirizzato alla
cultura del movimento,
impegna il Governo
a prevedere, nei piani di studio dei licei e nel sistema di istruzione e
formazione professionale, un'adeguata intensificazione della formazione
culturale e professionale in ambito motorio e sportivo;
a promuovere nel secondo ciclo di istruzione del sistema scolastico nazionale,
con le opportune risorse e con la collaborazione delle organizzazioni sportive e
degli enti locali, indirizzi sportivi in cui dare particolare impulso allo
studio degli insegnamenti afferenti alle scienze motorie e alla pratica delle
discipline a carattere espressivo e sportivo che caratterizzano il movimento
umano e con essi la diffusione dell'associazionismo sportivo scolastico.
9/3387/21. Santulli, Palmieri.
La Camera,
premesso che:
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera risorsa per
l'integrazione all'interno della comunità scolastica e sociale;
nel mese di luglio 2002, la VII Commissione della Camera dei deputati ha
approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si impegnava il Governo
a dare soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che hanno conseguito
il relativo titolo di specializzazione a norma del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del
1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;
l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame contiene norme specifiche
per consentire un'abbreviazione del percorso formativo al fine del
conseguimento, a seconda dei casi, dell'abilitazione all'insegnamento secondario
o della laurea abilitante in scienze della formazione primaria per
l'insegnamento nella scuola materna od elementare:
a) a coloro che, in possesso del diploma biennale di specializzazione per le
attività di sostegno di cui al decreto del ministro della pubblica istruzione
24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970, nonché del titolo di studio (laurea o diploma di ISEF, di accademia di
belle arti, di istituto superiore per le industrie artistiche, di conservatorio
di musica e di istituto musicale pareggiato) richiesto per l'ammissione alle
scuole di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario;
b) a coloro che, in possesso del predetto diploma di specializzazione per il
sostegno e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le prove
di accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria per
l'insegnamento nella scuola materna o nella scuola elementare;
da molti anni la scuola si sta avvalendo per l'insegnamento su posti di
sostegno:
a) nella scuola secondaria, e per classi di concorso per le quali il vigente
ordinamento non richiede il possesso del diploma di laurea, di insegnanti non
abilitati con diploma di scuola secondaria superiore (insegnanti tecnico-pratici
e di arte applicata) specializzati per il sostegno;
b) sempre nella scuola secondaria, anche di insegnanti non specializzati,
abilitati e non abilitati;
c) nella scuola materna e nella scuola elementare, di insegnanti abilitati e non
abilitati e non specializzati per il sostegno, nonché di insegnanti della
scuola elementare abilitati all'insegnamento per la scuola elementare ma che non
hanno completato il corso dell'istituto magistrale con l'anno integrativo di cui
all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non
specializzati;
vanno considerate l'opportunità e l'esigenza per la scuola che non vada
disperso il pluriennale e prezioso patrimonio di esperienza acquisito dai
predetti docenti,
impegna il Governo
a prendere in considerazione la situazione delle predette categorie di docenti
al fine di consentire loro, limitatamente a coloro che hanno prestato servizio
continuativo per almeno tre anni sul posto di sostegno, di essere ammessi, in
sovrannumero, alle scuole di specializzazione o ai corsi di laurea in scienze
della formazione primaria, con percorsi abbreviati, per conseguire
l'abilitazione e/o la specializzazione, a seconda dei casi;
a porre allo studio i necessari provvedimenti volti ad agevolare l'assunzione,
su posti di sostegno, di coloro che hanno maturato un'adeguata e specifica
esperienza.
9/3387/22. Licastro Scardino, Santulli.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), prevede che alla scuola primaria si
possono iscrivere anche le bambine e i bambini che compiono sei anni entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento;
la questione dell'utilità e opportunità della previsione dell'ingresso
anticipato a scuola non si risolve in maniera incontrovertibile, evidenziandosi
posizioni completamente distinte all'interno dell'opinione pubblica e delle
stesse forze politiche presenti in Parlamento, anche di maggioranza,
impegna il Governo
a disciplinare la previsione dell'iscrizione anticipata, nei decreti attuativi,
configurandola chiaramente quale libera scelta riconosciuta alla singola
famiglia, che giudicherà sulla base della maturità fisica, psichica e
relazionale del proprio figlio.
9/3387/23. Vascon, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'approvazione,
da parte del Consiglio dei ministri, di un piano programmatico di interventi
finanziari predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
discendente dal disegno di legge in esame, per la realizzazione delle finalità
della legge medesima;
il medesimo comma elenca le singole voci di cui si compone la riforma della
scuola;
tale meccanismo generale di copertura non presenta carattere di rigidità,
comportando un significativo grado di discrezionalità, tenuto conto dei vincoli
generali di copertura e di compensazione cui esso sottostà,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi, dopo l'approvazione del Consiglio dei
ministri, il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul piano
programmatico finanziario.
9/3387/24. Sergio Rossi, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo
si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che
comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
l'articolo 3, nel disciplinare la valutazione degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti, prevede la valutazione dei periodi didattici ai
fini del passaggio al periodo successivo;
una valutazione negativa al termine del biennio implica, per lo studente, la
ripetizione dei due anni costituenti il biennio, con un notevole investimento di
tempo,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi, la possibilità che, in sede di valutazione
annuale ed in presenza di una valutazione negativa degli apprendimenti che non
lasci ragionevolmente prevedere il recupero e l'esito positivo al termine del
biennio, si disponga la ripetizione del primo anno del biennio senza dover
attendere il termine dell'anno successivo.
9/3387/25. Didonè, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo
si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che
comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), stabilisce che la scuola primaria
promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le
abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere
i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua
dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di valorizzare le capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
è importante individuare accorgimenti di carattere dispensativi e compensativi
e/o sussidi che tengano conto delle difficoltà specifiche dei ragazzi e che non
mortifichino le loro effettive capacità intellettuali, né incidano
pesantemente sulla loro necessaria auto-stima,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi di disciplina del primo ciclo, forme di
dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce, verifica scritta,
eccetera) e l'uso di alcuni strumenti (calcolatrice, tavola pitagorica,
registratore, eccetera) per gli alunni con difficoltà specifiche di
apprendimento (DSA)
9/3387/27. Ercole, Bianchi Clerici
La Camera,
premesso che:
negli ultimi decenni si è assistito all'accentuarsi della presenza femminile
nel ruolo di insegnante, determinata anche dalla perdita di prestigio sociale ed
economico che ha investito questa figura professionale;
tale situazione è stata favorita dalla possibilità di conciliare l'impegno del
lavoro e la famiglia, grazie all'orario di lavoro meno impegnativo rispetto ad
altre professioni;
tale fenomeno provoca delle ripercussioni nei processi educativi e di
maturazione degli adolescenti, soprattutto maschi, a cui vengono a mancare
modelli di riferimento e di imitazione necessari alla loro crescita,
impegna il Governo
a studiare forme di incentivi, costituzionalmente compatibili, al fine di
incoraggiare il reclutamento di insegnanti maschi, in particolare nel ciclo
secondario.
9/3387/28. Bianchi Clerici, Lussana, Ercole.
La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo
si articoli nei seguenti gradi di scuola: scuola dell'infanzia, scuola primaria
e scuola secondaria di primo e di secondo grado;
l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede l'emanazione di norme
generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e
degli apprendimenti degli allievi;
tra i criteri direttivi e i princìpi direttivi è previsto che la valutazione,
periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, e
la certificazione delle competenze da essi acquisite, siano affidate ai docenti
delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate,
impegna il Governo
a prevedere che la valutazione degli alunni con handicap non riguardi
esclusivamente gli apprendimenti, ma avvenga secondo i princìpi fissati
nell'articolo 12, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali
prevedono quattro ambiti valutativi dell'integrazione scolastica: la crescita in
autonomia negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e
negli scambi relazionali.
9/3387/29. Francesca Martini, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
si pone come esigenza prioritaria per la formazione iniziale degli insegnanti
realizzare un adeguato equilibrio tra i momenti della preparazione disciplinare,
della preparazione psico-pedagogico-didattica e della concreta esperienza nella
scuola;
tale equilibrio deve essere diverso nella formazione degli insegnanti della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria in ragione
dei ruoli e delle funzioni anche profondamente differenti che, nei diversi gradi
scolastici, competono ai momenti disciplinari o predisciplinari rispetto a
quelli più ampiamente educativi e formativi;
la pari dignità nella formazione di tutti gli insegnanti va realizzata
assicurando a ciascun insegnante una preparazione adeguata ai complessi e
delicati compiti cui è chiamato, diversi in relazione alle diverse fasce di età;
occorre non disperdere, ma anzi potenziare l'esperienza positiva in corso della
collaborazione fra università e scuola nella formazione universitaria degli
insegnanti,
impegna il Governo
a emanare i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge in
esame assicurando il rispetto dei seguenti parametri:
1) intervenire sulla disciplina delle classi delle lauree triennali in modo che
sia assicurata la possibilità di percorsi di studi finalizzati alla formazione
degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che
dall'inizio prevedano sia una equilibrata preparazione nei campi
psico-pedagogico, umanistico, scientifico, artistico e dell'educazione corporea,
sia attività di laboratorio e tirocinio;
2) delineare i rapporti tra le facoltà e le strutture di ateneo o di
interateneo di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 5 del disegno di legge
in esame, quanto alle responsabilità di programmazione e governo dei corsi di
cui alla lettera a) dello stesso comma, nel senso di affidare alle facoltà
competenze preminenti per gli aspetti di preparazione disciplinare, e alle
strutture di ateneo o di interateneo responsabilità di coordinamento dei corsi
per gli aspetti comuni e gli insegnamenti trasversali;
3) prevedere che i corsi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del
disegno di legge in esame comprendano esperienze di insegnamento e di
partecipazione alla vita della scuola, da organizzare e gestire con l'apporto
coordinato di università e scuola, e che la valutazione positiva di tali
esperienze sia condizione perché la laurea specialistica conseguita abbia
valore abilitante;
4) anche in relazione a quanto indicato al punto 3, indicare che allo scopo di
salvaguardare le preminenti finalità di approfondimento disciplinare di cui al
comma 1, lettera b), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, parte della
formazione relativa alle didattiche disciplinari possa essere svolta nella fase
del tirocinio di cui alla lettera e) del medesimo comma;
5) stabilire che le attività di tirocinio di cui al comma1 lettera e)
dell'articolo 5 del disegno di legge in esame siano valutate e che la
valutazione positiva sia condizione necessaria al fine dell'accesso ai ruoli
organici del personale docente;
6) valutare la possibilità che la laurea specialistica per gli insegnanti della
scuola dell'infanzia possa essere conseguita con un numero di crediti più
limitato rispetto a quelli necessari per le altre lauree, considerata la minore
necessità di crediti in insegnamenti disciplinari;
7) prevedere che la formazione in servizio degli insegnanti di cui al comma 1,
lettera g), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame sia realizzata in
collaborazione con le strutture dell'amministrazione scolastica;
8) prevedere adeguate e specifiche modalità di accesso ai corsi di laurea di
cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame e di
riconoscimento dei crediti formativi maturati per i laureati secondo il vecchio
ordinamento.
9/3387/39. Garagnani, Santulli, Palmieri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame detta i principi e criteri direttivi
in tema di formazione degli insegnanti;
la costruzione della cittadinanza europea assume carattere prioritario sia
nell'agenda politico-istituzionale dell'Unione Europea, sia nel quadro formativo
e didattico culturale delle politiche scolastiche di tutti i Paesi membri;
il diritto alla mobilità culturale e professionale costituirà uno dei diritti
fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale europea in via di stesura;
tale diritto deve poter essere pienamente esercitato anche dagli insegnati
italiani e a tale obiettivo essi devono risultare adeguatamente preparati sia in
sede di formazione iniziale che di formazione continua;
esiste una grande difformità di strategie operanti a favore della formazione
del diritto alla mobilità culturale e professionale dei cittadini europei nelle
diverse dimensioni nazionali, in considerazione delle differenze storiche e
culturali dei Paesi membri che costituiscono patrimonio irrinunciabile
dell'Unione europea;
è necessario promuovere e sviluppare, in regime di sussidiarietà,
l'armonizzazione dei processi concorrenti a sviluppare senso e visione della
cittadinanza europea, unitariamente all'esercizio diffuso del diritto alla
mobilità culturale e professionale;
è imminente l'assunzione da parte del Governo italiano della presidenza di
turno dell'Unione europea,
impegna il Governo
ed in particolare il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca,
a concertare con i colleghi dei Paesi membri dell'Unione europea e a promuovere
unitariamente iniziative e strategie, assistite dalla Commissione europea, che
assicurino l'armonizzazione progressiva dei curricoli di formazione iniziale
degli insegnanti;
a promuovere e sviluppare iniziative, anche regolamentari, che consentano agli
italiani il pieno esercizio del loro diritto, in quanto cittadini europei, alla
più ampia e libera mobilità culturale, professionale e lavorativa in seno
all'Unione europea.
9/3387/42. Galvagno.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge in esame fa salve le competenze delle regioni
a statuto speciale;
l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha aggiunto
all'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta un'ulteriore prova scritta di
lingua francese;
l'attuale articolazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta, che penalizza
gli studenti valdostani rispetto ai loro colleghi del resto d'Italia, è stata a
più riprese contestata dal mondo della scuola valdostana nella sua più
completa articolazione (studenti, insegnanti, genitori);
un sondaggio socio-linguistico, divulgato nel giugno scorso dalla «Fondazione
E. Chanoux», con il patrocino della Presidenza della regione valdostana, ha
attestato al di sotto del due per cento la presenza di una comunità francofona
in Valle d'Aosta;
per qualsiasi modifica all'impostazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta
è necessaria una modifica della legislazione statale sopra richiamata;
è necessario agire nel rispetto del principio della libertà di scelta
educativo-culturale, nell'ambito della tutela dell'identità nazionale e della
specificità regionale della Valle d'Aosta, anche al fine di evitare
penalizzazioni ai maturandi,
impegna il Governo
a predisporre, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, le opportune modificazioni
legislative a valere dalla maturità del prossimo anno scolastico affinché, nel
rispetto dei principi esposti, l'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta
preveda:
a) in affiancamento alla maturità in lingua italiana, articolata secondo
omogenei criteri e principi nazionali, la possibilità di scelta, da parte dello
studente, di una maturità parallela e alternativa, strutturata totalmente o
parzialmente in lingua francese;
b) il conferimento, a seguito di positivo superamento della maturità
francofona, di un attestato con valore legale di piena conoscenza della lingua
francese.
9/3387/43. Palmieri, Garagnani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede che «la
formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti»;
sia l'attuale funzione docente nella scuola secondaria di secondo grado, sia
quella futura del ciclo scolastico secondario, configurano una condizione
totalmente paritaria tra tutti i docenti che vi insegnano, sotto il profilo
culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali
inquadramenti;
in particolare, la legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 5, comma 1, ha reso
totalmente paritaria la condizione giuridica e la funzione docente degli
insegnanti tecnico-pratici rispetto a tutti gli altri docenti, anche quando il
loro insegnamento si svolge in compresenza, risultando essi in tal caso, ai
sensi del disposto legislativo citato, del tutto paritariamente con titolari
delle unitarie materie scolastiche cui sono preposti congiuntamente un docente
tecnico-pratico ed un docente tecnico teorico, come hanno peraltro ulteriormente
precisato sia la circolare ministeriale n. 28 del 2000, sia i decreti
ministeriali sugli esame di Stato emanati a far data entrata in vigore della
legge predetta;
la citata legge n. 124 del 1999, all'articolo 8, comma 3, ha inoltre disposto
che «Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante
tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello
nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche
statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo
degli insegnanti tecnico-pratici», e tali docenti sono oggi totalmente
inquadrati tra i docenti tecnico-pratici;
i docenti di trattamento testi, già docenti di stenografia e dattilografia, a
loro volta, hanno attualmente ed hanno sempre avuto totale parità di funzione
con tutti gli altri docenti degli istituti di istruzione secondaria nei quali
insegnano,
impegna il Governo
a statuire, con successivi provvedimenti legislativi, l'inquadramento nel
sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti di
stenodattilografia e trattamento testi e di tutti i docenti tecnico-pratici in
servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato.
9/3387/44. (Testo modificato nel corso della seduta).Ascierto, Castellani,
Gamba, Angela Napoli.
La Camera,
nell'esame del disegno di legge n. 3387 in materia di definizione delle norme
generali sull'istruzione;
rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che il Governo
sia delegato ad adottare anche più decreti legislativi in coerenza però con le
scelte educative della famiglia e con il principio di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
osservato che la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»,
all'articolo 1, comma 3, sancisce che: «Le scuole paritarie, svolgendo un
servizio pubblico, accolgono chiunque accettandone il progetto educativo
richieda di iscriversi», pregiudicando in tal modo la facoltà delle scuole
private, nell'esercizio della loro autonomia, di stabilire nel progetto
formativo proposto criteri particolari di merito per accedere a tali scuole da
sempre rinomate come scuole prestigiose e per questo scelte dalle famiglie per
l'educazione dei propri figli;
impegna il Governo
ad adottare, all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi delegati, norme
volte a garantire l'effettivo dispiegarsi dei principi di autonomia delle
istituzioni scolastiche e di cooperazione tra scuola e genitori, come richiamati
dall'articolo 1, al fine di assicurare alle scuole paritarie la possibilità di
salvaguardare la propria specificità formativa e qualitativa, anche attraverso
una valutazione dei pregressi meriti scolastici e dei crediti formativi degli
studenti che chiedono l'iscrizione.
9/3387/45. Brugger, Zeller, Widman, Detomas, Collè, Bressa.
La Camera,
premesso:
che gli scambi culturali costituiti anche dai soggiorni individuali di studio
nella scuola secondaria superiore, inquadrati nella cosiddetta «mobilità
studentesca internazionale» disciplinata dalle circolari ministeriali 17 marzo
1997 n. 181 e 8 ottobre 1999 n. 236, negli scorsi anni hanno dato ottima prova,
contribuendo in modo assai importante alla formazione culturale di molti
studenti italiani;
che, nell'ambito della complessiva riforma dell'istruzione e formazione, appare
opportuno non solo mantenere la possibilità per gli studenti italiani di
partecipare a soggiorni di studio all'estero, ma anzi ampliarla e rendere più
facile l'accesso alla «mobilità studentesca internazionale»;
impegna il Governo
ad adeguare tempestivamente le disposizioni contenute nelle ricordate circolari
alle eventuali diverse evenienze derivanti dall'emanazione delle norme delegate
di riforma del sistema dell'istruzione e della formazione.
9/3387/46.Strano, Gamba, Airaghi.
La Camera,
premesso che,
la dislessia è un disturbo specifico d'apprendimento che riguarda la lettura e
la scrittura. La difficoltà di lettura (lentezza, errori) può essere più o
meno grave e spesso si accompagna a problemi nella scrittura (scambio e
inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità nella scrittura, inesatta
legatura dei segni e delle parole, errato uso della spazio su foglio) e/o nel
calcolo (difficoltà nel contare all'indietro, salto nella numerazione,
difficoltà ad imparare le tabelline, eccetera);
essa può verificarsi in ragazzi con normale intelligenza, in altre parole senza
handicap neirologici o sensoriali (uditivi, visivi) e in assenza di situazioni
di svantaggio sociale;
si tratta di un problema piuttosto frequente, che in Italia interessa il 4 per
cento della popolazione scolastica;
i ragazzi dislessici ora non hanno nessuna tutela specifica, a differenza di
quanto accade in numerosi paesi europei (in particolare in Inghilterra);
è necessario trovare riferimenti didattici e riferimenti legislativi per fare
in modo che i ragazzi dislessici possano mettere a frutto la loro normale
intelligenza e le loro spesso vivaci e creative abilità;
è necessario rivedere la didattica e modificarla in modo da semplificare il
godimento del sapere permettendo l'uso di strumenti che facilitino la conquista
della conoscenza;
l'intelligenza presente nei ragazzi dislessici e conseguenti consapevolezze e
sensibilità, non consentono, o meglio non rendono opportuno, nella maggioranza
dei casi, l'utilizzo della legge n. 104 del 1992, che permette un percorso
agevolato, ma richiede una segnalazione di handicap;
impegna il Governo a:
riconoscere l'esistenza nella scuola, di persone con disturbi specifici
d'apprendimento (DSA), promuovendo azioni finalizzate al raggiungimento del
successo formativo delle persone con DSA;
prevedere la formazione degli insegnanti, sulle difficoltà specifiche
d'apprendimento DSA.
9/3387/49. Fratta Pasini, Zanettin, Alberto Giorgetti.
Il Governo accetta come raccomandazione i seguenti ordini
del giorno
La Camera,
premesso che:
vi è una specifica vocazione turistico-alberghiera del nostro Paese, dove
l'industria dell'ospitalità costituisce settore fondamentale dell'economia
nazionale ed in riferimento alla quale è richiesta una sempre maggiore
uniformità di standard formativi degli operatori, anche per continuare a
garantire l'alto livello in termini occupazionali che la ha fino ad ora
contraddistinta;
l'attuale sistema rappresentato dagli istituti turistici ed alberghieri di Stato
costituisce un «fiore all'occhiello» dell'istruzione italiana, i cui alunni da
sempre primeggiano nel confronto con i propri omologhi degli altri Paesi, anche
nei concorsi internazionali, e spesso, in unione con i propri insegnanti
tecnico-pratici di settore, si pongono al servizio di enti ed istituzioni dello
Stato in occasione di manifestazioni ed eventi di alto livello;
nell'ambito della riforma del sistema scolastico e formativo, appare opportuno
mantenere uno specifico indirizzo che garantisca per il settore un'adeguata
qualità dell'istruzione-formazione a livello nazionale,
impegna il Governo
a prevedere, tra gli indirizzi in cui si articolerà l'istituendo liceo
economico, un indirizzo turistico-alberghiero.
9/3387/35. Gamba, Coronella, Giuseppe Mancuso, Arrighi, Delmastro delle Vedove,
Strano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1, lettera h), del disegno di legge in esame definisce
assaigenericamente i percorsi del futuro sistema dell'istruzione e della
formazione professionale;
la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i
docenti degli istituti tecnici e professionali, che saranno presumibilmente
inseriti nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale e sentono
a rischio di svalorizzazione innanzi tutto il loro decisivo contributo
pedagogico-didattico e di professionalizzazione a livello alto, ha ingenerato
preoccupazione e disagio anche in altre vaste fasce di cittadini, ed in
particolare tra moltissimi genitori, che vi leggono il rischio di una futura
preponderanza, nel canale professionale che sarà probabilmente scelto dai loro
figli, di una preparazione professionale eccessivamente specifica e quindi non
adeguata alle odierne esigenze di preparazione al lavoro, e tra gli
imprenditori, timorosi di scelte attuative che pregiudichino la futura
preparazione di quei quadri intermedi, oggi validamente «sfornati» dagli
istituti tecnici, e di quei tecnici specifici di consistente bagaglio generale
ora garantiti dagli istituti professionali, costituenti complessivamente
l'ossatura tecnico-operativa principale delle aziende ed in generale del Paese,
impegna il Governo
a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge
discendente dal disegno di legge in esame, che all'interno dei percorsi di
istruzione e formazione professionale siano individuati tre distinti ambiti di
strutturazione dei livelli delle prestazioni essenziali, equivalenti
rispettivamente ai livelli di formazione culturale generale e di preparazione
professionalizzante attualmente espressi nell'istruzione tecnica,
nell'istruzione professionale e nella formazione professionale.
9/3387/36. Zanella, Bulgarelli, Cento.
La Camera,
premesso che:
recenti e approfondite ricerche scientifiche stanno dimostrando che la dislessia
è un disturbo complesso difficilmente riconoscibile, se non negli aspetti più
acuti, in quanto non collegabile ai normali parametri dell'intelligenza.
sarebbero circa il 3 per cento i ragazzi nella scuola italiana che, pur
soffrendo di tale disturbo non sono riconosciuti e assistiti come dislessici con
gravi conseguenze di apprendimento e di emarginazione scolastica;
appare pertanto necessario che, dopo la prima fase di frequenza scolastica,
siano apportati nella scuola e presso le famiglie accertamenti volti a scoprire
gli aspetti silenti e nascosti di tale disturbo,
impegna il Governo
a prevedere, nella fase attuativa, accordi fra il sistema scolastico e il
sistema sanitario locale per indagini specialistiche volte ad individuare
l'entità del disturbo nella popolazione scolastica, al fine di provvedere alla
necessaria rieducazione.
9/3387/40. Spina Diana, Parodi.
La Camera,
premesso che:
esiste un'ingiusta sperequazione delle retribuzioni degli insegnanti in rapporto
ai carichi di lavoro, gli orari di lavoro, le funzioni ed i compiti che ciascuno
di essi ha,
impegna il Governo
a porre in essere ogni utile iniziative affinché ciascun insegnante sia
retribuito, anche utilizzando misure «accessorie», in rapporto ai carichi di
lavoro, all'orario di lavoro, ai compiti ed alle funzioni che svolge.
9/3387/41. Boccia.
(il Governo si impegna a portare questo tema sul tavolo contrattuale)

Ordini del Giorno accolti dal Governo
(Senato, 06-12 dicembre 2002)
Il
Senato,
in sede
di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
visto
l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, che prevede l'approvazione, da
parte del Consiglio dei ministri, di un piano programmatico di interventi
finanziari predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la
realizzazione delle finalità della legge medesima;
tenuto
conto che l'articolo 7, comma 6, stabilisce che all'attuazione del piano
programmatico si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella
legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di
programmazione economico-finanziaria;
considerato
che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il termine del 30 giugno
2002 il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni
2003-2006;
ravvisata
la necessità di realizzare sin dall'anno 2003 interventi finanziari a sostegno
dell'istruzione e della formazione,
impegna il Governo:
a
predisporre il piano programmatico di interventi finanziari di cui in premessa
anche prima del completamento dell'iter parlamentare del disegno di legge
n. 1306 e comunque nei tempi utili per la previsione, già nella legge
finanziaria 2003, delle risorse finanziarie da destinare all'avvio
dell'attuazione del piano stesso; il piano dovrà destinare complessivamente,
nel periodo 2003-2007, risorse da 7.746 a 10.283 milioni di euro, pari a lire da
15.000 a 19.910 miliardi, a sostegno:
a)
della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro
attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
b)
dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c)
dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle
tecnologie informatiche;
d)
della valorizzazione professionale del personale docente;
e)
delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
f)
del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
g)
della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA);
h)
degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
i)
degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica
superiore e per l'educazione degli adulti;
l)
degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica;
ad
indicare conseguentemente nel Documento di programmazione economico-finanziaria
per gli anni 2003-2006, ai fini di quanto sopra, gli obiettivi da conseguire nel
settore dell'istruzione e della formazione, in coerenza con le aree di
intervento predette.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di
legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e di formazione professionale,
premesso:
che la
riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si
articola nei seguenti gradi di scuola: scuola dell'infanzia; scuola primaria e
scuola secondaria di primo e di secondo grado;
che
l'articolo 2 del disegno di legge n. 1306, al comma 1, lettera g),
prevede che l'attività didattica della scuola secondaria di primo grado si
articola in un primo biennio seguito da un anno che prioritariamente completa il
percorso disciplinare, e quella della scuola secondaria di secondo grado in due
periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso
disciplinare;
che il
medesimo disegno di legge prevede, inoltre, all'articolo 3 l'emanazione di norme
generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e
degli apprendimenti degli allievi, contemplando, tra i criteri e principi
direttivi, quello delle valutazioni biennali dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo;
che
quanto previsto costituisce, senza dubbio, un importante passo avanti rispetto
al sistema dei debiti infiniti previsti dalla normativa vigente voluta dal
Governo di centrosinistra, sistema che non garantisce una seria valutazione;
che le
valutazioni biennali, nell'ottica del proponente, sono state concepite per
responsabilizzare gli studenti,
impegna il Governo:
a
valutare, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge di riforma
dell'istruzione, gli effetti concreti della innovazione ivi prospettata e, in
particolare, se tale finalità di responsabilizzazione dello studente si sia nei
fatti verificata; in caso negativo, a prevedere valutazioni annuali ai fini del
passaggio al periodo didattico successivo.
Il Senato,
premesso che:
la
conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi, delle istituzioni e del loro
funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine nonché
della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione
della cultura della legalità deve ritenersi indispensabile per il percorso
formativo e didattico del cittadino italiano;
instillare
la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla
convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per
lottare la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché
consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della
sottoposizione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e
delle organizzazioni similari;
l'acquisizione
delle conoscenze menzionate nella pregressa narrativa avvicina il giovane
cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione, facendogliela
sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo compartecipe ad essa, al
fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica
all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle
regole;
le
manifestazione sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o da
associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del percorso
didattico e formativo ma devono essere parte integrante e costante;
la
violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività anzi
accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità
dimostra la loro efficacia e la loro utilità,
impegna il Governo:
a
prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio, all'interno
della educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e didattico
illustrato in premessa.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di
legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e di formazione professionale;
premesso che:
l'articolo 5, recante norme in
materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi
dettino la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo;
tale formazione dovrà
realizzarsi nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui
accesso è programmato in base ai posti effettivamente disponibili in ogni
regione e nei ruoli organici;
vi sono proposte di vario genere
miranti alla istituzione di una laurea specialistica didattico-pedagogica quale
unico titolo per accedere all'insegnamento;
appare necessario, invece, che i
corsi di laurea specialistica in funzione dell'insegnamento siano principalmente
di approfondimento disciplinare, posto che altrimenti la preparazione nella
relativa disciplina si limiterebbe a soli tre anni indebolendola rispetto al
vecchio ordinamento,
impegna il Governo:
a mantenere la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria inferiore e superiore nell'ambito delle
lauree specialistiche di riferimento per le rispettive discipline (in storia per
i futuri insegnanti di storia, in filosofia per i futuri insegnanti di
filosofia, e così via);
a non attivare alcun tipo di
laurea specialistica a carattere didattico-pedagogico quale percorso comune di
formazione degli insegnanti.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di
legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e di formazione professionale;
premesso che l'articolo 5, comma
1, lettera a), prevede che la formazione iniziale degli insegnanti sia di
pari dignità e durata per tutti i docenti;
accertato che attualmente solo
una piccola parte dei docenti della scuola dell'infanzia è in possesso di
laurea;
constatato che le competenze
oggi richieste per operare nella scuola dell'infanzia non possono essere fornite
in modo esauriente dalle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo
pedagogico;
accertato che nella scuola vi è
una diffusa tendenza fra i docenti a trasferirsi, nel corso della carriera, a
cicli e gradi superiori, se in possesso dei titoli necessari;
previsto che la disposizione
contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera a), determinerebbe per molti
anni nella scuola dell'infanzia la compresenza di docenti in possesso di titoli
di studio qualitativamente molto diversi,
impegna il Governo:
ad adeguare in modo progressivo
la durata della formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia;
ad istituire, nel contempo,
corsi di aggiornamento presso le università per docenti in possesso di diplomi
di scuola secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale,
quinquennale.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di
legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e di formazione professionale,
impegna il Governo:
a prevedere che la
programmazione e la realizzazione dei corsi di laurea specialistica finalizzati
anche alla formazione degli insegnanti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),
avvengano previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più
istituti scolastici autonomi finalizzata a garantire la presenza di docenti dei
medesimi istituti.
Il Senato
impegna il Governo a consentire
che i docenti, i quali abbiano conseguito la laurea specialistica (di cui alla
lettera a) dell'articolo 5), debitamente formati, possano svolgere anche
attività di tutoraggio e supporto didattico nei corsi di laurea specialistici
abilitanti per l'insegnamento, previa convenzione apposita tra scuole ed atenei».
Il Senato,
in sede
di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
visto
l'articolo 6 riguardante le regioni a statuto speciale
considerato
che, in base agli articoli 38, 39 e 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta-Legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.4:
nelle
scuole della regione Valle d'Aosta all'insegnamento della lingua francese
vengono attribuite tante ore quante quelle dedicate all'insegnamento della
lingua italiana;
la
lingua francese fa parte integrante dell'intero curricolo scolastico;
considerato
che l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), confermato in sede di votazio